Agevolazioni imposte

Agevolazioni di Imposta per il Gas Naturale e l'Energia Elettrica

Il gas naturale e l'energia elettrica sono soggetti all'applicazione

  • dell'imposta di consumo erariale (accisa),
  • all'addizionale regionale (se previsto da normativa), con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo (civile o industriale),
  • ed all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il Testo Unico sulle Accise (Decr.Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 - e Decr.Legge 28 novembre 1988, n. 511) disciplina le imposte sui consumi di gas naturale e di energia elettrica per le quali sono previsti benefici fiscali.
Erogasmet Vendita, quale sostituto d'imposta, incassa gli importi dovuti secondo le norme vigenti, riservandoli a sua volta agli enti governativi competenti.

Agevolazioni gas naturale

La riduzione dell'imposta di consumo e dell'addizionale regionale è prevista nel caso in cui il metano venga utilizzato:

  • per attività artigianali, industriali, agricole in locali situati all'interno di stabilimenti, laboratori e aziende in cui viene svolta l'attività produttiva;
  • per attività alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale e forni da pane;
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro;
  • nelle attività ricettive svolte da istituzioni non aventi fine di lucro, finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza ove vengono svolti lavori artigianali o agricoli.

L'esenzione dell'imposta di consumo e dell'addizionale regionale è prevista:

  • per gli usi istituzionali delle Forze Armate Nazionali ed estere aderenti al patto NATO;
  • per le rappresentanze diplomatiche e consolari.

La riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è prevista:

  • per le imprese estrattive, manifatturiere, poligrafiche, editoriali e le aziende agricole.

L'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è prevista:

  • per gli "esportatori abituali" di beni (previa apposita "Dichiarazione d'intento" come previsto dalla normativa IVA in vigore, purché le esportazioni effettuate nel corso dell'anno solare precedente siano superiori al 10% del volume d'affari complessivo);
  • per le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.

Agevolazioni energia elettrica

Relativamente all'energia elettrica le agevolazioni previste dalla normativa possono consistere:

  • nell'esclusione (ai sensi dell'art. 52, co. 2, D.Lgs. 504/95) dal pagamento dell'accisa e dell'addizionale all'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica:
    • impiegata nei processi mineralogici;
    • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%;
    • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici.
  • nell'esenzione (ai sensi degli art.17, co.1 e 52, co. 3, D.lgs. 504/95) dal pagamento dell'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica:
    • utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
    • utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
    • utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato;
    • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh;
    • fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;
    • fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della NATO;
    • fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni;
    • fornita nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
  • nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 504/95;
  • nell'esenzione dal pagamento dell'addizionale, per i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 6, co. 5, D.L. 511/88.

Relativamente all'IVA hanno diritto all'agevolazione:

  • le imprese manifatturiere, estrattive, poligrafiche/editoriali e le aziende agricole, nei limiti e con le modalità previste dal D.L. n.853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e s.m.i.,
  • i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

Relativamente all'IVA sono esenti:

  • gli esportatori abituali (previa apposita dichiarazione d'intento come previsto dalla normativa IVA in vigore), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.

E' possibile reperire maggiori informazioni sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Come ottenere le agevolazioni

Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita istanza indicando la tipologia di fornitura richiesta e la relativa agevolazione fiscale.

La domanda deve essere corredata da:

  • certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • copia dell'attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti passivi accise);
  • fotocopia documento di identità del legale rappresentante.

Per le specifiche richieste di agevolazione e/o per maggiori informazioni chiama il numero verde gratuito

800 151313 - Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

o recati al punto vendita più vicino a casa tua.